

Maria Chindamo, dieci anni fa l'omicidio. Il ricordo del fratello Vincenzo

Elena CiccarelloDirettrice responsabile lavialibera



27 febbraio 2026
Nell’autunno del 2025 la stretta di mano tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein aveva sancito il “patto rosa” sulla normativa che modifica il reato di stupro (articolo 609-bis del codice penale), con maggioranza e opposizione che sembravano avere trovato l’intesa su una questione fondamentale: "senza consenso è violenza".
Giornata contro le violenze di genere. Finalmente ci sono dei dati a smentire i pregiudizi
A novembre, il disegno di legge è stato approvato in commissione Giustizia alla Camera, ma quando tutto sembrava procedere per il verso giusto la levata di scudi guidata, tra gli altri, da Matteo Salvini, ha fermato l’iter e si è approdati in Senato con un nuovo testo proposto dalla leghista Giulia Bongiorno, diametralmente opposto al precedente: da "consenso libero e attuale" si è passati a "dissenso" e "volontà contraria".

Tradita la Convenzione di Istanbul, la cui definizione di stupro si basa sul consenso, e la corposa giurisprudenza della Cassazione, il nuovo ddl sembra essere un arretramento rispetto alla norma vigente, che prevede pene tra le più alte in Europa e che Bongiorno ha voluto ulteriormente aumentare. Non si esclude anche l'elaborazione di un testo ex novo. Intanto il contesto nazionale non ci premia: dai pochi dati a disposizione, l’Italia risulta essere tra gli ultimi paesi in Europa per numero di denunce (Eurostat), nonostante almeno una donna su tre abbia subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale (Istat).
Ne abbiamo discusso con Maria “Milli” Virgilio, avvocata e giurista, presidente di GIUdIT, associazione giuriste d’Italia, che raggruppa avvocate, magistrate, universitarie e funzionarie della pubblica amministrazione.
È necessario cambiare la legge?
Certamente e ne sono convinta da molto tempo. Purtroppo la norma sulla configurazione del reato impostata su coercizione, violenza e minaccia è la stessa del 1930, cioè quella prevista dal codice Rocco di epoca fascista, quando la violenza sessuale era collocata tra i delitti "contro la moralità pubblica e il buon costume" e strutturata secondo il modello coercitivo. Poi, con la legge 66 del 1996, la violenza sessuale è diventato un delitto "contro la libertà personale", ma è rimasto irrisolto il tema dei requisiti del reato: devono ancora esserci violenza e minaccia per definirsi stupro. In questo modo si è attribuito alla donna un onere di resistenza: per dimostrare di aver subito violenza la donna è stata costretta a portare sul proprio corpo i segni della sua resistenza. Purtroppo chi chiede questo onere non considera che resistere fisicamente significa rischiare di essere uccisa. Anche la Cassazione negli ultimi anni ha superato il concetto di violenza, smaterializzandola e ampliandola a violenza non solo fisica, approdando alla tesi secondo cui la violenza sessuale sia fondata sulla mancanza di consenso.
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Perché la nuova versione della legge è un passo indietro rispetto all’attuale?
Passando dal consenso alla volontà contraria si ritorna alla vecchia coercizione e la norma resta quella da cui siamo partiti: la donna che deve resistere e portare addosso lesioni e lividi. Inoltre, Bongiorno ha aumentato le pene in modo rilevante. Il patto siglato da Meloni e Schlein era stato un punto di partenza e non di arrivo, ora siamo state private di uno spazio di elaborazione di una norma nuova. La Convenzione di Istanbul afferma che il consenso "deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona (...) tenendo conto della situazione e del contesto". In Spagna hanno lavorato sul modello “solo sì è sì”, mentre in Germania hanno optato per il modello del “no significa no”. Qui in Italia servirebbe trovare un modello nostro che peraltro, come sostengo da tempo, dovrebbe collocarsi in una rivisitazione organica e complessiva di tutta la materia della violenza contro le donne basata sul genere. Non solo quindi violenza sessuale e stupro, ma anche molestie, stalking e maltrattamento. Purtroppo vedo molta fretta e polarizzazione, mi chiedo se la maggioranza al governo sceglierà di proseguire con questa forzatura. Sarebbe la prima volta che legifera da sola su temi simili.
L’Italia è tra gli ultimi paesi in Europa per numero di denunce, nonostante almeno una donna su tre abbia subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale
C’è poi il riferimento al dissenso: tocca quindi alla vittima dover dimostrare di aver detto di no?
I detrattori della riforma hanno sostenuto che si sarebbe aperta la strada per false accuse. Il nostro sistema si basa sulla presunzione di non colpevolezza e l’onere della prova spetta all’accusa, ma in questa materia la donna resta la protagonista perché è lei che decide di denunciare, e questo protagonismo è ineliminabile. La sua parola dovrà essere raccolta e il suo ascolto non potrà essere ignorato, restando intatto il nodo della credibilità della parte offesa. C’è chi sostiene che il ricorso al consenso comporti una inaccettabile "rivoluzione processuale". Bongiorno si è fatta portatrice di queste resistenze e ha proposto un testo che torna indietro. Aggiungo che trovo fuorvianti gli accostamenti con i casi di rapina e furto: la sessualità non è una violazione di domicilio.
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I centri antiviolenza e i movimenti per le donne, nonostante il loro impegno, non sono stati coinvolti durante il percorso. Che ne pensa?
Non c' è una reale discussione e un confronto costruttivo. Le audizioni parlamentari durano pochi minuti e sono insoddisfacenti. Ci vorrebbe un tavolo di lavoro allargato anche quando si arriva a una legge, come sta avvenendo in Spagna dove il testo iniziale che richiedeva "segni esteriori di mancato consenso" è stato modificato eliminando la parola "esteriori". Il femminismo radicale di Catherine McKinnon mette in discussione il consenso stesso, che non sarebbe mai presente perché le donne subiscono sempre per questioni strutturali alla società. Anche il consenso "libero attuale" del testo approvato alla Camera non è esauriente.
“Il nostro sistema si basa sulla presunzione di non colpevolezza e l’onere della prova spetta all’accusa, ma la donna resta la protagonista perché è lei che decide di denunciare”
Crede che passando ipoteticamente a una legge in cui si esplicita il consenso verranno abbattuti i cosiddetti “miti dello stupro”, che portano al giudizio delle vittime nelle aule di tribunale?
Non penso. Stereotipi e miti agiscono su un piano culturale e sono difficili da superare. Il ricorso al consenso non è immediatamente risolutore, anche se occorre un testo normativo che non favorisca i pregiudizi. Si tratta di evitare la vittimizzazione secondaria e quelle domande a ripetizione che comportano lunghi interrogatori. Lo strumento processuale per vietare la vittimizzazione esiste, ma occorre praticarlo. La magistratura, l’avvocatura e la polizia giudiziaria stanno facendo qualche passo avanti, ma ancora non basta.
Al di là della legge, quali sono i problemi nel reale riconoscimento dell’abuso sessuale?
Innanzitutto non abbiamo dati statistici che non siano “artigianali”, quando ne avremmo un gran bisogno. Esiste una legge sulle statistiche in questa materia, ma aspettiamo ancora i decreti attuativi che la rendano attiva. Conoscere, ad esempio, il tasso di archiviazioni e di assoluzioni nei processi, non solo per violenza sessuale ma anche per maltrattamenti, è fondamentale.
Lo scorso 25 novembre si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999, e per la prima volta in Italia è stato possibile riflettere a partire da dati e informazioni ufficiali, prima non disponibili. Li hanno ottenuti l’associazione #DatiBeneComune e Period Think Tank, in collaborazione con Donne in Rete contro la violenza (D.i.Re), grazie a una richiesta di accesso civico inviata al ministero dell’Interno. I risultati fotografano la diffusione del fenomeno in Italia, smontando qualche stereotipo. Il primo: le vittime non sono sempre giovani. Sfogliando i 2.422 reati commessi tra il 2023 e il 2024, si scopre che metà di chi ha subito omicidi, tentati omicidi, episodi di stalking, maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali o lesioni dolose o altri reati da codice rosso ha tra i 30 e i 45 anni. Non esiste neanche un divario tra Nord e Sud: i reati sono distribuiti in modo piuttosto omogeneo sul territorio nazionale. Le province che ne registrano di più (Trieste, Imperia e Caltanissetta) sono di piccole-medie dimensioni, mentre le grandi città hanno tassi inferiori. I numeri permettono anche di valutare l’efficacia del codice rosso, il provvedimento approvato nel 2019 che, tra le altre cose, prevede una presa in ca- rico prioritaria e più rapida dei procedimenti relativi alle violenze di genere da parte delle autorità. Dall’introduzione a oggi, sia i reati commessi sia le vittime di genere femminile sono quasi quintuplicate, segnale non tanto di un boom di violenza quanto di maggior tracciamento, grazie anche all’introduzione di nuovi reati ( revenge porn, sfregio permanente e matrimonio forzato), alle procedure accelerate e a livelli di sensibilizzazione crescenti. Mancano però dati ufficiali sui femminicidi, perché fino a pochi mesi fa questa fattispecie non esisteva nel codice penale come reato a sé stante. È stato introdotto con una legge apposita lo scorso dicembre, per cui i dati a riguardo iniziano a essere raccolti soltanto adesso. La campagna #DatiBeneComune continua: la richiesta, sostenuta finora da 25mila firme, è che i dati siano aperti e accessibili a chiunque, senza dover ricorrere a richieste formali.
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