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27 febbraio 2026
Quella firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio è la modifica di alcuni articoli della Costituzione che tocca diversi aspetti cruciali dell’organizzazione della magistratura.
L’aspetto più noto riguarda la separazione delle carriere tra magistrati requirenti (i pubblici ministeri, o procuratori), cioè quelli che coordinano le indagini e rappresentano l’accusa nei processi, e magistrati giudicanti, cioè coloro che dovranno prendere decisioni. Per i promotori si tratta di una modifica essenziale, che aumenta l’indipendenza dei secondi dai primi. I contrari, invece, sottolineano come i due percorsi siano già di fatto distinti, anche grazie a una legge introdotta dalla ministra Marta Cartabia, e siano pochissimi i passaggi da un ruolo all’altro (in media, ogni anno circa lo 0,4 per cento dei magistrati cambia funzione).
Ripercorri la storia della riforma che separa le carriere
Dove finora c’era un unico Consiglio superiore della magistratura (Csm), il cosiddetto organismo di autogoverno che stabilisce gli incarichi e decide provvedimenti disciplinari, la riforma ne introduce due distinti, uno per i pubblici ministeri, l’altro per i giudici.
In questo modo i pm valuteranno soltanto i colleghi, e i giudici parimenti, mentre delle questioni disciplinari si occuperà un altro organismo: l’Alta corte, di cui parleremo in un punto successivo.
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Un aspetto molto rilevante della riforma riguarda il sorteggio dei componenti dei due Csm e dell’Alta corte. Finora il Consiglio è stato composto dal presidente della Repubblica, dal primo presidente della Cassazione e dal procuratore generale della stessa Cassazione, insieme ad altri 30 membri elettivi, di cui dieci “laici” votati dal parlamento e scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche o avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, e venti “togati” eletti dai magistrati.
La riforma mantiene la proporzione, ma sostituisce il voto – e quindi la scelta – con il sorteggio. Con una distinzione tra componente laica e togata: i laici verranno scelti da una lista predisposta dal parlamento (quindi ci sarà una selezione a priori dei candidati), mentre i togati verranno estratti a sorte tra i magistrati "nel numero e secondo le procedure previste dalla legge".
Questo aspetto dovrà quindi essere regolato in futuro da una legge ordinaria, che non richiede maggioranze parlamentari qualificate e un doppio passaggio in parlamento (come le riforme costituzionali), e potrà essere modificato più facilmente dalla politica.
Il sorteggio, inoltre, potrebbe avvenire tra due gruppi di grandezze diverse, con un risultato distorto.
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Come anticipato, le questioni disciplinari passeranno a un’Alta corte composta da 15 componenti: tre scelti dal Quirinale «tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio», e i restanti estratti a sorte, tre dal parlamento (sempre da una lista «con gli stessi requisiti»), sei dai magistrati giudicanti e tre dai pm «tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità», cioè che siano stati in Cassazione.
Il magistrato che vorrà fare ricorso contro eventuali provvedimenti disciplinari non potrà più essere indirizzato alla Cassazione (come si è sempre fatto e come avviene per i provvedimenti di alcuni ordini professionali), ma alla stessa Alta corte.
Anche in questo caso, le modalità esatte con cui si decideranno i passaggi saranno stabilite tramite leggi ordinarie.
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