Bologna, manifestazioni dopo la morte di Abderrahim Fakir. Foto: Lepore/Facebook
Bologna, manifestazioni dopo la morte di Abderrahim Fakir. Foto: Lepore/Facebook

Le responsabilità sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna riguardano anzitutto il governo

Gli interventi di contenimento fisico esistono e sono regolati da decenni. Ma cosa succede quando l'agente non è in grado di riconoscere una situazione di crisi? Di chi è la responsabilità del suo essere "una pistola che cammina"? Una riflessione dall'interno sul sistema che ha reso possibile la tragedia di Bologna

Nicola Rossiello

Nicola RossielloSegretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil Piemonte

27 luglio 2026

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Il 19 luglio 2025, al Pilastro di Bologna, si è consumata la tragedia di Abderrahim Fakir. La Procura ha aperto un fascicolo, ha acquisito le immagini, ha disposto i primi accertamenti. Stabilire il nesso causale spetta a lei e soltanto a lei: non è questo il terreno su cui intendiamo muoverci. Il nostro terreno è un altro, e non può attendere i tempi di una sentenza. Ci chiediamo, semplicemente, cosa abbia fatto o non abbia fatto il datore di lavoro (ministero dell’Interno e capo della polizia, ndr.) per mettere chi è intervenuto nelle condizioni di operare, e per evitare che tutto questo accadesse.

Oltre i diversi punti di vista, i dibattiti, le polemiche, c'è il piano delle regole, la ringhiera che ci consente di affacciarsi sulla realtà, senza precipitare dall'alto. È questa prospettiva differente, che può spiegare e chiarire il contesto, ed è quella che utilizzerò per spiegare i tragici fatti del Pilastro.

Formazione, sorveglianza sanitaria e attrezzature adeguate

L'articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale di chi lavora. È una clausola generale, ma non un principio da citare e archiviare: nel Testo unico della sicurezza sul lavoro, il d.lgs. 81/2008, diventa valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, attrezzature adeguate, anche quando il rischio è il contenimento fisico di una persona in crisi psichiatrica acuta, e non la movimentazione di un carico in magazzino. Cambia il contesto, ma la logica giuridica resta la stessa.

Ma chi doveva rispondere di questi obblighi? L'art. 28 dello stesso testo unico impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, compresi quelli da stress lavoro-correlato e, per estensione consolidata in giurisprudenza e prassi Inail, i rischi organizzativi delle mansioni ad alta esposizione psicofisica. Il contenimento fisico di un soggetto non collaborativo è un rischio documentato in Italia e altrove, da almeno vent'anni. Non è un rischio che nessuno conosceva, è mappato, ha soglie di tempo, ha segnali di allarme scritti nero su bianco. Il documento di valutazione dei rischi della Polizia di Stato l'ha recepito in una procedura vera, con soglie, check-list, formazione dedicata, o è restato un principio enunciato in una riga? È lecito chiederselo, alla luce di quel che è accaduto.

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L'11 maggio 2026 il dipartimento della Pubblica sicurezza ha diffuso alle organizzazioni sindacali di polizia una bozza di linee guida per la gestione delle persone non collaborative. Prima che il testo diventasse definitivo, la mia organizzazione aveva segnalato un'impostazione giuridico-operativa priva di visione sistemica, incapace di distinguere una crisi psichiatrica da una condotta criminale intenzionale, e priva del contributo degli psicologi, nel caso specifico di quelli della Polizia di Stato.

Il contenuto lacunoso emerge dalla sua lettura. La domanda che pesa di più, però, è un'altra: se quel documento sia mai diventato patrimonio operativo degli agenti, attraverso formazione e addestramento specifici, o se sia rimasto lettera morta, una circolare distribuita ai sindacati per pura informazione. Perché il passaggio è cruciale. L'articolo 36 impone l'informazione dei lavoratori sui rischi specifici, l'articolo 37 impone la formazione, sufficiente, adeguata, ripetuta nel tempo, non episodica. Un documento fermo per mesi, con gli operatori privi di riferimenti aggiornati, non soddisfa nessuno di questi obblighi. La mancata applicazione della normativa su salute e sicurezza nelle forze di polizia, nonostante le nostre pretese sistematiche e documentabili, è un problema annoso e grave, come si può comprendere.

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Il rischio dell'esaurimento professionale

Un altro articolo della stessa norma fondamentale, il 41, disciplina la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi della mansione. Per chi è esposto ripetutamente a eventi critici il rischio non è solo fisico, è anche psichico, ed è normato allo stesso modo. Debriefing dopo ogni evento critico, accesso reale e non stigmatizzato al supporto psicologico, sorveglianza sanitaria che tenga conto del carico cumulativo: sono misure previste dalla legge. Non sono un benefit che il datore concede quando gli avanzano risorse.
C'è poi un ulteriore aspetto che richiede una premessa sostanziale: quello che sto per descrivere è un meccanismo generale, noto alla psicologia del lavoro da decenni, valido per qualunque professione ad alta esposizione a eventi critici, non un'ipotesi su cosa sia successo, sul piano psicologico, agli agenti intervenuti a Bologna.

Un operatore esposto, senza filtro strutturato, a una sequenza imprevedibile di eventi critici accumula un carico emotivo che l'organismo non smaltisce da solo, se nessuno ne organizza il recupero. È il modello dell'esaurimento professionale

Su questo non ho titolo per pronunciarmi, e non sarebbe pertinente, l'accertamento riguarda condotte specifiche, non stati mentali presunti. Il meccanismo funziona così: un operatore esposto, senza filtro strutturato, a una sequenza imprevedibile di eventi critici accumula un carico emotivo che l'organismo non smaltisce da solo, se nessuno ne organizza il recupero.

È il modello dell'esaurimento professionale che la letteratura descrive da tempo, che appartiene a molte professioni, in particolare a quelle di aiuto, il riferimento classico resta l’opera di Christina Maslach sul burnout, con due direttrici quando l'accumulo non trova sfogo. La prima è l'esaurimento emotivo, la sensazione di non avere più risorse da spendere sull'intervento successivo. La seconda è più insidiosa perché meno visibile a chi la vive: la spersonalizzazione, un distacco cinico che può trasformare, in astratto, la persona incontrata sul campo, chi grida, chi resiste, chi non capisce un ordine perché attraversa una crisi, da soggetto da comprendere a oggetto da gestire. Qui non parlo di un cedimento morale del singolo, ma di quello che la letteratura descrive come possibile esito di un'esposizione ripetuta a eventi critici, quando manca un presidio che la intercetti prima che cronicizzi. Resta un rischio astratto e generale, che l'organizzazione del lavoro deve prevenire a monte a prescindere da ogni episodio, non una ricostruzione di Bologna.

Un operatore che non riesce a vedere l'interlocutore come persona in crisi prima che come qualcuno da contenere, sarebbe meno nelle condizioni di modulare la propria risposta: è un rischio noto, documentato, prevedibile

Detto questo, se la spersonalizzazione difensiva si è consolidata in silenzio, in chi opera al limite, la domanda su cosa il datore di lavoro abbia messo in campo per prevenirla, monitoraggio periodico, debriefing obbligatorio, accesso reale al supporto clinico, diventa inevitabile. Un operatore che avesse smesso, per autodifesa, di vedere l'interlocutore come persona in crisi prima che come qualcuno da contenere, sarebbe meno nelle condizioni di modulare la propria risposta sulla realtà di chi ha davanti. Questo è un rischio noto, documentato, prevedibile, la cui mancata gestione potrebbe configurare, a prescindere dal caso concreto, un inadempimento datoriale che si contesta da solo.

La mancanza di video ufficiali

La mancanza di una dotazione capillare di videoregistrazione ufficiale espone l'operatore a un doppio rischio: intervenire senza uno strumento che documenti il proprio operato, oppure, com'è accaduto, usare un dispositivo personale ed esporsi ad altre responsabilità. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a più riprese per questioni connesse all'operato delle forze di polizia, condanne di sistema, non del singolo agente. Condanne che certificano che l'Italia non ha un impianto di accountability istituzionale all'altezza degli obblighi convenzionali.

C'è un filo che lega questi rilievi, e non è un caso. Se le carenze ipotizzate fossero confermate, a pagarne il prezzo non sarebbe chi le ha determinate, ma l'operatore lasciato solo davanti a una persona in crisi, senza procedura, formazione aggiornata, supporto dopo l'evento, uno strumento che documenti il proprio operato. Il modello che ne emergerebbe, l'ho definito altrove "la pistola che cammina", è quello di un operatore ridotto a strumento esecutivo, privo dell'impianto organizzativo che dovrebbe proteggerlo. Finché la sicurezza degli operatori resterà un problema di scriminanti penali e di armamento, e non di organizzazione del lavoro, formazione e salute anche mentale, continueremo a scoprire, dopo ogni fatto di cronaca, che qualcuno aveva già preteso il rispetto delle regole, segnalato per iscritto le stesse criticità, senza essere ascoltato.

Finché la sicurezza degli operatori resterà un problema di scriminanti penali e di armamento, e non di organizzazione del lavoro, formazione e salute anche mentale, continueremo a scoprire, dopo ogni fatto di cronaca, che qualcuno aveva già preteso il rispetto delle regole senza essere ascoltato

Ma c'è un punto tecnico e decisivo, per chi cerca un interlocutore vero e non un bersaglio comodo. L'articolo 299 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro stabilisce che gli obblighi di sicurezza gravano su chi esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa, a prescindere dalla qualifica formale. Se l'amministratore periferico, ad esempio un Questore, non ha autonomia di spesa su un tema strutturale, la responsabilità risale a chi quei poteri li detiene davvero. Non basta prendersela con lo stesso questore o con un dirigente locale. Se la carenza è strutturale, l'interlocutore giusto è chi decide budget e indirizzi, ovvero il dipartimento della Pubblica sicurezza, il ministero dell'Interno, e questo vale soprattutto dal punto di vista organizzativo quando si adottano strumenti e procedure scelte e determinate a livello centrale, e poi calate negli Uffici periferici, spesso senza una preventiva consultazione e un confronto.

Studiare gli episodi e il sistema in cui operano gli agenti

Non si tratta di assolvere nessuno in anticipo, né di anticipare un giudizio che spetta alla magistratura sul singolo episodio di Bologna. Non si tratta nemmeno di formulare una diagnosi, individuale o collettiva, su chi era in servizio: non ne avrei titolo, e non è cosa che mi compete. Da sindacalista che si occupa di tutela, e di sicurezza sul lavoro, devo guardare soprattutto alle condizioni strutturali che rendono possibile, in astratto, un contesto come quello del Pilastro.

Non servono proclami, serve riaprire il documento sulle linee guida e strutturarlo al meglio, poi validarlo scientificamente, con sanitari e autorità giudiziaria; serve un sistema efficace di sorveglianza sanitaria e supporto psicologico, periodico e non emergenziale

Non servono proclami, serve riaprire il documento sulle linee guida e strutturarlo al meglio, poi validarlo scientificamente, con sanitari e autorità giudiziaria; serve un sistema efficace di sorveglianza sanitaria e supporto psicologico, periodico e non emergenziale, capace di intercettare la spersonalizzazione difensiva prima che diventi un assetto stabile; serve, soprattutto, smettere di trattare l'operatore come uno strumento che deve solo eseguire, e trattarlo come un lavoratore che opera al meglio, sotto ogni profilo. Questi obblighi esistono a prescindere da Bologna, da chi era di turno quel giorno, da qualunque esito processuale: la loro violazione si accerta guardando ai sistemi, non alle persone. Restano fondati anche quando la magistratura accerterà responsabilità individuali distinte e non sovrapponibili a questi rilievi. Il resto, scriminanti penali, dibattito securitario, propaganda dell'uno o dell'altro schieramento, arriverà dopo, e purtroppo conterà in prospettiva elettorale.

Siamo in presenza di un datore di lavoro che non c'è, e che però interviene pubblicamente sulla vicenda con la stessa voce che dovrebbe appartenere al capo della polizia. Sulle omissioni che ho elencato il livello che decide tace, o si giustifica a distanza di mesi. Sulla valutazione pubblica della condotta degli agenti coinvolti in un evento ancora sub judice, lo stesso livello si è invece espresso a poche ore dai fatti, ben prima della chiusura degli accertamenti: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che c'è stata tutta l'attenzione, l'adeguatezza e la ponderatezza nell'operato degli agenti, precisando di non aver voluto vedere le immagini delle bodycam per non interferire con la magistratura, salvo poi esprimersi comunque nel merito.

Il punto non è valutare le singole dichiarazioni, ma la coerenza istituzionale: chi tace per mesi sugli obblighi di formazione e prevenzione trova, nell'arco di una serata, lo spazio per commentare un fatto che l'accertamento giudiziario dovrebbe ancora proteggere da ogni pressione esterna

Il punto non è valutare le singole dichiarazioni, ma la coerenza istituzionale: chi tace per mesi sugli obblighi di formazione e prevenzione trova, nell'arco di una serata, lo spazio per commentare un fatto che l'accertamento giudiziario dovrebbe ancora proteggere da ogni pressione esterna. Non è un dettaglio di stile comunicativo. È lo stesso schema che ho presentato: l'operatore diventa argomento pubblico prima che soggetto da tutelare attraverso i canali che esistono apposta, la difesa tecnica, l'attesa degli accertamenti.

Le condizioni di lavoro restano senza risposta. Il merito dell'accertamento, che dovrebbe restare fuori dal dibattito pubblico fino alla sua conclusione, trova invece chi se ne occupa volentieri, proprio nel momento in cui il silenzio istituzionale sarebbe la forma più elementare di rispetto per l'indagine, per la vittima e, in ultima analisi, per gli stessi agenti.
Non si tratta soltanto di accertare le responsabilità individuali. Si tratta di ricostruire una verità che tenga insieme il singolo fascicolo e il sistema che lo ha reso possibile, perché la morte di un essere umano non sia inutile e che, almeno, contribuisca a cambiare qualcosa davvero per tutti coloro che restano.

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