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Roma, 10 aprile 2025. Il ministro Matteo Piantedosi al 173° anniversario della fondazione della polizia di Stato. Foto del ministero dell'Interno
Roma, 10 aprile 2025. Il ministro Matteo Piantedosi al 173° anniversario della fondazione della polizia di Stato. Foto del ministero dell'Interno
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IA a servizio della polizia, tutti i rischi del nuovo decreto Piantedosi

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato lo schema di decreto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, rassicurando su eventuali abusi di potere. Ma chi ha chiesto i dati sul riconoscimento facciale si è trovato davanti a un "muro di gomma"

Maurizio Bongioanni

Maurizio BongioanniGiornalista

3 luglio 2026

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Il 10 giugno scorso, a Palazzo Chigi, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato in conferenza stampa lo schema di decreto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Durante la presentazione, Piantedosi ha rassicurato spiegando che “non c'è nessun Grande fratello generalizzato”, e aggiungendo poi che “è vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzata, quindi non mirata, di dati dal web”. Piantedosi ha detto che l'intelligenza artificiale “è un supporto e non un poliziotto automatizzato”, precisando “le decisioni restano umane”. Un lessico costruito per tranquillizzare: ex ante, ex post, garanzie, revisione umana.

Piantedosi ha rassicurato spiegando che “non c'è nessun Grande fratello generalizzato”

La legge presentata dal governo non è in vigore: il consiglio dei ministri ha approvato il testo in esame preliminare, cioè come bozza, ma prima dell'ok definitivo serve ottenere il parere positivo del garante della privacy, della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari. Ciò significa che il testo in teoria potrebbe ancora essere modificato. Il decreto discende dalla legge 132 del 2025 – la prima normativa nazionale organica sull'IA – che per la parte più delicata ha delegato all'esecutivo la scrittura delle regole tecniche: una delega fin da subito criticata per la sua vaghezza, in quanto affida proprio all'esecutivo le scelte che incidono sui diritti.

Migranti, discriminati anche sul trattamento dati

A fare da contrappunto alle rassicurazioni del ministro è l’associazione Strali – acronimo di Strategic lItigation, che promuove la tutela dei diritti attraverso gli strumenti della strategic litigation – e parte della Rete per i diritti umani digitali, da anni impegnata in un braccio di ferro con il Viminale per capire in che modo la polizia italiana usa il riconoscimento facciale. Lorenzo Sottile, del team Diritti digitali, e Alice Giannini, del team hanno analizzato il testo articolo per articolo.

I presupposti per la sorveglianza di massa

Il punto di partenza è che in Italia il riconoscimento facciale esiste già e si chiama Sari (ne abbiamo scritto qui). La versione operativa, Sari Enterprise, è attiva dal 2018 e confronta l'immagine di un volto – per esempio, il fotogramma di una telecamera – con l'archivio Afis gestito dal Viminale. La versione in tempo reale, Sari Real Time, nel 2021 era stata congelata dal garante, che l'aveva giudicata una forma di sorveglianza di massa priva di una base giuridica adeguata. Ed è qui il primo nodo: il decreto fornisce proprio la base giuridica che a quel sistema mancava.

In Italia il riconoscimento facciale esiste già e si chiama Sari. La versione operativa, Sari Enterprise, è attiva dal 2018 e confronta l'immagine di un volto con l'archivio Afis gestito dal Viminale

Come ha ricostruito l’Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), nel 2022 Afis conteneva circa 13,5 milioni di profili di cittadini extra-europei, su un totale di poco più di 18 milioni riconoscimenti: in pratica otto persone schedate su dieci erano straniere. Afis è un database nato per registrare chi ha commesso reati, ma alimentato anche da chi chiede asilo o rinnova il permesso di soggiorno.

Sull'efficacia del sistema non ci sono dati certi: il ministero non rilascia nemmeno le statistiche aggregate. Strali è riuscita a conoscere i numeri di utilizzo di Sari nel 2023 attraverso una strategia di richieste di accesso civico generalizzato (Foia): a fronte di un calo dei reati. “Davanti abbiamo un muro di gomma», riassume Giannini.

Migranti e rifugiati, dieci minacce hi-tech

Alla luce di questo contesto, la prima rassicurazione di Piantedosi si sgonfia. Il ministro ha detto che sono vietate le “grandi banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzata di dati dal web”. È vero: sia l'AI Act – il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale entrato in vigore nel 2024, che fissa le regole comuni per tutti gli Stati membri – sia il decreto vietano la pratica dello scraping, cioè la raccolta automatica e indiscriminata di volti da internet o da telecamere a circuito chiuso per costruire archivi di riconoscimento facciale. È un divieto reale, ma non è qui che risiedono le principali preoccupazioni di chi critica lo schema di legge presentato di recente.

Il tempo reale e le “autorizzazioni orali”

Per quanto riguarda il riconoscimento in tempo reale, Piantedosi ha parlato di “autorizzazione dell’autorità giudiziaria”, ma il testo del decreto a guardarlo da vicino costruisce due percorsi distinti, che per giunta non sembrano del tutto coordinati tra loro. Il primo riguarda la prevenzione e la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale.

“In questi casi – spiega Sottile – l’articolo 8 prevede che l’uso dei sistemi di identificazione biometrica sia subordinato a una richiesta del questore o del comandante provinciale dei carabinieri o della guardia di finanza, oppure dei responsabili dei servizi centrali investigativi, rivolta al procuratore della Repubblica”. Cioè, e questo è il punto, a un magistrato requirente, ossia a chi rappresenta l’accusa, e non a un giudice terzo.

La legge prevede che l’uso dei sistemi di identificazione biometrica sia subordinato a una richiesta del questore, del comandante provinciale dei carabinieri, della guardia di finanza, o ancora del magistrato requirente

Il secondo percorso segue invece una strada diversa: l’articolo 15 del decreto inserisce nel codice di procedura penale un nuovo articolo, il 359-ter, che per altre ipotesi affida la decisione al giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero. “Il nodo – osserva Sottile – è che tra queste due discipline manca un raccordo: da un lato il decreto richiama il nuovo 359-ter, e quindi il passaggio dal giudice per le indagini preliminari; dall’altro, nei commi successivi dell’articolo 8, costruisce una procedura che il gip non lo prevede affatto, e si ferma al pubblico ministero”.

Due binari che dovrebbero correre paralleli ma che in più di un punto rischiano di sovrapporsi. E nei casi d’urgenza, il comma 6 consente di avviare il sistema di riconoscimento facciale su disposizione del questore previa comunicazione, anche in forma orale al pubblico ministero, con la richiesta scritta di autorizzazione che può arrivare soltanto dopo, entro dodici ore. “Il fatto che poi debba seguire una richiesta scritta non elimina il problema – fa notare Sottile –. Dodici ore sono comunque molte: se in quel lasso di tempo si scopre che i presupposti d’urgenza richiesti dalla norma non ricorrevano davvero, il sistema è già stato usato”.

Nei casi d’urgenza la norma consente di avviare il sistema di riconoscimento facciale su disposizione del questore previa comunicazione, anche in forma orale al pubblico ministero, con la richiesta scritta di autorizzazione che può arrivare soltanto dopo, entro dodici ore

A pesare è soprattutto la forma orale, che rende difficile la verifica ex post. “Se la comunicazione è verbale e non lascia traccia, come si dimostra che ricorreva davvero quel pregiudizio grave e irreparabile che la norma richiede? Le garanzie qui restano piuttosto fragili – dice Sottile – anche perché nella fase iniziale tutto si svolge nel perimetro del pm, cioè di chi dispone della polizia giudiziaria”.

Quello di Strali non è un rilievo isolato: anche al parlamento europeo l’eurodeputato Brando Benifei ha denunciato che il decreto “legalizza persino autorizzazioni orali” per il riconoscimento in tempo reale. C'è poi una sfumatura che pesa: l'AI Act insiste sul fatto che il riconoscimento in tempo reale è vietato salvo eccezioni, mentre il decreto, nota Sottile, sembra attivare subito quelle eccezioni, dando alla polizia la base giuridica nazionale senza la quale, anche nei casi che l'AI Act consente, il riconoscimento in tempo reale non potrebbe essere attivato.

Gli “eventi” e i privati

Il versante più sfuggente è quello che Piantedosi cita meno: il riconoscimento a posteriori previsto dall'articolo 10. La norma consente “in caso di accesso a luoghi o ad eventi” con esigenze di ordine pubblico, di trattare i dati biometrici dei volti di tutte le persone che vi accedono, conservandoli per sette giorni. “Per come è scritto sembra riferirsi a stadi e concerti – insiste Sottile – ma negli eventi potrebbero rientrare anche i presidi o le manifestazione di piazza: basta recuperare i volti di tutti i presenti e in pratica diventa un tempo reale un po' mascherato”.

Frontiere (poco) intelligenti

A rendere il quadro ancora più inedito è il comma 12: i sistemi possono essere installati e gestiti dai privati – i gestori dei luoghi, gli organizzatori degli eventi – e poi “concessi in comodato gratuito alla questura”. Oggi le questure possono già richiedere i filmati degli impianti privati nell'ambito di un'indagine, ma qui la novità è un'altra: il decreto consente ai privati di installare e gestire sistemi dotati di componenti di intelligenza artificiale (senza ulteriori specificazioni), che vengono poi concessi in comodato gratuito alla questura. Non i filmati, quindi, ma l'intera infrastruttura di analisi biometrica.

Il controllo umano che già c'è

Resta la rassicurazione sul controllo umano, il cuore retorico del decreto. Ma su Sari un controllo umano esiste già, cioè un operatore che convalida i risultati. Ma è proprio lì che risiede il problema. “Non sappiamo come venga estratta la corrispondenza, quali siano le misure di sicurezza e la formazione, per quel che ci risulta, è stata pochissima”, spiega Giannini.

Sapere che alla fine decide una persona non basta, se la selezione a monte resta una scatola nera: la discriminazione – avverte anche Amnesty International nel recente rapporto sulla profilazione automatizzata – si materializza prima, nei dati e nei criteri, e un umano nel processo non la cancella. Per giunta il sistema Sari, sviluppato dall'italiana Parsec, ha un margine d'errore che nessuno fuori dal Viminale conosce. E qui si chiude il cerchio.

Le regole tecniche più delicate – le soglie di affidabilità, il monitoraggio dei bias, le misure di sicurezza – non sono fissate dal decreto, che le rinvia a un futuro provvedimento del ministro dell'Interno, all'articolo 9, comma 5. “Sono esattamente le cose che abbiamo domandato con le richieste di accesso e che il ministero non ci ha dato – accusa Giannini – o perché non voleva trasmetterle o, probabilmente, perché non le aveva”. Affidarle a una fonte secondaria, aggiunge, significa renderle ancora più difficili da contestare, persino davanti alla corte costituzionale.

La finestra resta aperta

Il parlamento ha delegato al governo la scrittura di questi decreti entro un anno dall'entrata in vigore della legge 132, cioè entro ottobre 2026, e le norme sui sistemi ad alto rischio – categoria in cui rientra il riconoscimento facciale a posteriori – diventano pienamente operative nell'agosto 2027, secondo il calendario dell'AI Act. Ma a preoccupare è la spinta politica: le intenzioni del ministero erano chiare ben prima di questo decreto.

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Piantedosi insiste da anni sull'importanza del riconoscimento facciale negli stadi e nelle piazze, e diverse città attendono di poterlo attivare. Nel frattempo, in assenza di una disciplina organica, l'uso di queste tecnologie nei luoghi pubblici era stato sospeso con una moratoria, prorogata nel marzo 2026 fino al 2027, proprio per dare al legislatore il tempo di costruire regole ispirate alla proporzionalità e alla tutela dei diritti.

Piantedosi insiste da anni sull'importanza del riconoscimento facciale negli stadi e nelle piazze, e diverse città attendono di poterlo attivare

Questo decreto è la risposta a quella attesa. Ma se il Viminale ha opposto un muro di gomma anche alle semplici richieste di dati aggregati su un sistema già in uso, è lecito chiedersi quali margini di controllo pubblico resteranno quando quei poteri si allargheranno.

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