Aggiornato il giorno 23 giugno 2024
Salari più giusti, tutele, sicurezza e diritti. Sono state necessarie rivolte di braccianti stranieri contro atti di violenza, campagne di mobilitazione dei lavoratori sfruttati e dei sindacati e l’impegno di diversi politici affinché in Italia il caporalato venisse riconosciuto come reato chiamato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Da quel momento in poi è stato possibile perseguire i responsabili dello sfruttamento dei braccianti agricoli o dei muratori, i cosiddetti “caporali”, ma anche le aziende o i singoli datori di lavoro. Il primo punto di rottura sono state le rivolte dei braccianti del 2010 e del 2011, seguite dall’approvazione della legge del 2011 e dalla riforma del reato previsto dall'articolo 603 bis del codice penale, poi riformato nel 2016. Tuttavia, se l'introduzione del reato di caporalato ha permesso di perseguire gli sfruttatori, non è stato ancora in grado di ridurre la diffusione e la gravità di certi comportamenti, come dimostra il caso di Satnam Sigh, bracciante indiano morto a 31 anni in provincia di Latina dopo esser stato abbandonato dal suo datore di lavoro.
Rosarno è un importante centro della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, terra di agrumeti e uliveti. A partire dagli anni Novanta nella raccolta di arance e olive sono stati assoldati lavoratori migranti con paghe basse, privati dei servizi essenziali e di alloggi adeguati (vivono soprattutto in tendopoli o in fabbriche dismesse). Il 7 gennaio 2010 qualcuno spara a due braccianti africani e questo scatena la rabbia dei loro conterranei, la reazione degli abitanti e l’intervento delle forze dell’ordine. È un episodio che riporta all’attenzione le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri sfruttati.
Un anno dopo, nel gennaio 2011, due sigle sindacali della Cgil che rappresentano rispettivamente i lavoratori edili e quelli agricoli, la Fillea e la Flai, lanciano la campagna “Stop caporalato” per chiedere alle forze politiche di inserire nel codice penale il reato di caporalato e di perseguire penalmente chi sottopone i lavoratori allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù. “Il crimine del caporalato – ricordavano in un comunicato – viene punito con una sanzione amministrativa di appena 50 euro”. Nell’agosto 2011 sono ancora i braccianti a ribellarsi contro le condizioni di lavoro, questa volta a Nardò (Lecce), in Salento, guidati da uno studente del Politecnico di Torino originario del Camerun, Yvan Sagnet, che anni dopo ha dato vita all'associazione No Cap. Per lo scrittore Alessandro Leogrande quello è stato “il primo sciopero dei braccianti africani contro il grave sfruttamento lavorativo”, scriveva il 19 agosto 2011 su ll Riformista.
La campagna dei sindacati trova degli interlocutori nelle fila della politica. Il 26 luglio 2011 al Senato il Partito democratico – a firma della senatrice Colomba Mongello – ha presentato il disegno di legge 2584 dal titolo “Misure volte alla penalizzazione del fenomeno di intermediazione illecita di manodopa basata sullo sfruttamento dell’attività lavorativa”: il ddl prevedeva l’introduzione l’articolo 603 bis del codice penale per punire con la detenzione da 5 a 8 anni di carcere e una multa da mille a duemila euro per ciascun lavoratore impiegato, “chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore”. A questa iniziativa si aggiunge, poche settimane dopo, il decreto “anti-crisi” emanato dal governo che raccoglieva in un maxidecreto il disegno di legge.
Prima del 2011 il caporalato non era punito con pene severe. La riforma “Biagi” nel 2003 aveva introdotto due fattispecie di reato, l’intermediazione illecita (anche chiamata caporalato di primo livello) e l’interposizione illecita e fraudolenta (il caporalato di secondo livello). Il primo veniva punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a 7.500 euro, sanzioni che diventavano più pesanti nel caso in cui venivano coinvolti lavoratori minorenni (arresto fino a 18 mesi e ammenda a 45mila euro). Il secondo reato veniva punito così: 70 euro per ogni lavoratore irregolare e per ogni giornata di lavoro. Anche qui, nel caso in cui ci fossero stati di mezzo lavoratori stranieri, la punizione veniva aumentata. Tuttavia già pochi mesi dopo si notano difficoltà nella sua applicazione: “Non funziona perché non prevede tutela e copertura per il lavoratore che denuncia il caporale e non prevede la concessione del permesso di soggiorno a chi denuncia e premi le aziende ‘oneste’ che assumono questi lavoratori”, dichiarava la senatrice Mongiello.
Dopo il dl del governo nell’estate 2011, le mobilitazioni non si interrompono e la Cgil cerca di tenere alta l’attenzione sul fenomeno. Non solo. L’Unione europea avvia una procedura di infrazione contro l’Italia che rischiava di finire davanti alla Corte di giustizia per non aver recepito la direttiva comunitaria 52: gli Stati membri avevano l'obbligo di introdurre norme minime contro i datori di lavoro che impiegano mano d’opera di paesi terzi senza titolo di soggiorno regolare. È in questo contesto che il governo dei “tecnici”, quello guidato da Mario Monti, adotta una nuova norma.
Arriviamo al 2015. A Latina circa quattromila braccianti indiani protestano contro lo sfruttamento del loro lavoro nei campi. Il 13 luglio a San Giorgio Jonico (Taranto), una bracciante di 49 anni, Paola Clemente, muore dopo una giornata di lavoro sotto il sole (leggi qui la sua storia). Stessa fine per Arcangelo De Marco, 42 anni, deceduto dopo un mese di coma in seguito a un malore nel Metapontino, in provincia di Matera. Il caporalato resta un fenomeno criminale che, ricordano i sindacati, coinvolge circa 400mila lavoratori sfruttati. Per rendere la legge più dura sul piano penalistico, nel corso della sedicesima legislatura il governo Renzi lavora su alcune norme sostenute dagli allora ministri delle Politiche agricole, Maurizio Martina, e della Giustizia, Andrea Orlando, per riformare l’articolo 603 bis e aumentare l’efficacia del contrasto al caporalato. Il disegno di legge, approvato dalla Camera nell’autunno 2015, è rimasto a lungo fermo in Senato, provocando la mobilitazione dei sindacati. Il testo passa al Senato il 1° agosto 2016 per poi tornare alla Camera per il voto definitivo il 18 ottobre.
Il testo della legge è stato riscritto per ampliare la possibilità di applicare la legge. Ad esempio cadono il riferimento all’organizzazione del lavoro, quindi basta che la manodopera sia reclutata, e quello alla presenza di violenza, minaccia e intimidazione: non è più necessario che ci siano questi elementi, però “se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia” si applica un’aggravante. Tra le novità introdotte ci sono la possibilità di sanzionare il datore di lavoro che approfitta dello “stato di bisogno” dei braccianti, cioè uno “stato di necessità tendenzialmente irreversibile” che può compromettere la libertà delle persone. Si punisce così anche uno di quegli anelli della catena che trae un guadagno da questo sfruttamento. Diventa obbligatorio l’arresto in flagranza, prima soltanto facoltativo. Si rafforzano l’utilizzo della confisca, sia per gli strumenti e i mezzi che servono a commettere il delitto, sia dei prodotti e dei profitti. Si adottano misure cautelari contro l'azienda in cui è commesso il reato, che può essere sequestrata oppure finire sotto controllo giudiziario nel caso in cui lo stop alle attività provocasse ripercussioni negative sull'occupazione o un calo del valore dell’impresa. Inoltre i proventi delle confische dopo sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato di caporalato sono assegnati al Fondo anti-tratta: ora anche le vittime dei caporali possono ottenere degli indennizzi.
Nella valutazione del reato bisogna considerare alcuni “indici di sfruttamento”, come le paghe difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali sottoscritti dai sindacati nazionali più rappresentativi, le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie, violazioni che devono essere reiterate. Secondo alcuni esperti e rappresentanti del settore agricolo, questi indici lascerebbero troppa discrezionalità ai giudici col rischio di sanzionare penalmente anche datori di lavoro che incappano in alcune violazioni amministrative. Critiche riprese dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini che nel giugno 2018 diceva che “la legge sul caporalato invece di semplificare complica”.
All'inizio del 2020 è stato approvato il Piano triennale di contrasto al caporalato: un passo importante, ma occorre contrastare i "padrini" oltre che i "padroni", riformare il welfare e cancellare i decreti sicurezza
Il 29 maggio 2020 il Tribunale di Milano ha stabilito il commissariamento di Uber Italy, succursale italiana della multinazionale nata a San Francisco, Uber, prima come alternativa ai taxi e poi come servizio di consegne di cibo a domicilio (food delivery). Come spiegato nel decreto della sezione “Misure di prevenzione”, il commissariamento è possibile in base al Codice antimafia (legge 161/2017) che prevede l’amministrazione giudiziaria anche per le aziende coinvolte in procedimenti penali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cioè il caporalato.
Uber Italy aveva instaurato alla fine del 2017 una collaborazione con la società Flash Road City che reclutava i rider, quasi tutti richiedenti asilo. La Flash Road City e la Frc srl davano ai fattorini tre euro a consegna, senza considerare distanze percorse e orari delle consegne, e toglievano una parte del già magro compenso se non venivano raggiunti gli obiettivi stabiliti da Uber (almeno il 95% delle consegne effettuate e meno del 5% di consegne rifiutate). Inoltre non consegnando ai rider le mance erogate dagli utenti.
Secondo i magistrati le società approfittavano dello "stato di bisogno" dei lavoratori: “La veste di apparente legalità che caratterizzava, infatti, la Flash Road City le ha permesso, nell'arco temporale giugno 2018 - febbraio 2020, di reclutare una crescente manodopera costituita da numerosi migranti richiedenti asilo, per lo più dimoranti presso centri di accoglienza straordinaria, che si trovano in condizioni di vulnerabilità sociale tale da poter richiedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari – spiegano i magistrati nel decreto –: infatti, la maggior parte dei soggetti escussi a sommarie informazioni era in possesso di permessi di soggiorno a tempo in attesa di conoscere l'esito da parte delle Autorità nazionali delle loro richieste finalizzate ad ottenere lo status di rifugiato politico”. Molti rider reclutati arrivano da zone in conflitto: Mali, Nigeria, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Pakistan, Bangladesh e altri Stati. Le società hanno avuto così “l'opportunità di reperire lavoro a bassissimo costo poiché si tratta di persone disposte a tutto per avere i soldi per sopravvivere, sfruttate e discriminate da datori di lavoro senza scrupoli che avvertono in loro il senso del sentirsi costretti a lavorare per non vedere fallito il proprio sogno migratorio e quindi disposti a fare non solo i lavori meno qualificati e più pesanti ma anche ad essere pagati poco e male”.
I giudici ritengono che Uber fosse “pienamente consapevole (...) dell'attività di sfruttamento dei lavoratori utilizzati nelle consegne e ciò in relazione al ruolo attivo svolto da ex dipendenti o dipendenti, posti in posizioni apicali, della Uber Italy srl”.
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