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11 giugno 2026
Da domani, 12 giugno, per i cittadini stranieri sarà più difficile entrare e ottenere protezione nell’Unione europea e molto più facile per gli Stati membri rinchiuderli in centri di trattenimento, respingere le loro domande d’asilo ed espellerli, anche verso paesi diversi da quello d’origine. È l'effetto del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, approvato nel 2024 e in vigore appunto a partire da venerdì. Si tratta di un pacchetto normativo, composto da dieci atti legislativi, costruito per respingere il più alto numero possibile di richieste d’asilo, sostituendo le precedenti direttive con veri e propri regolamenti, quindi vincolanti per tutti gli Stati membri dell’Unione, lasciando poco spazio di interpretazione e omologando la politica migratoria.
Eleonora Celoria, avvocata dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), riassume in poche parole il cuore del nuovo patto: “Viene creata una gerarchia tra i richiedenti asilo, per cui in moltissimi casi la domanda di protezione non verrà più analizzata nel merito – ha spiegato durante un seminario della Scuola normale superiore il 9 giugno –. Non si dà più importanza ai vissuti delle persone e alle motivazioni della loro fuga, lasciando il loro destino a un processo burocratico. Ora (il sistema comune di asilo, ndr) non è più uno strumento di tutela, ma normalizza e rende legge tutte quelle pratiche attuate in precedenza da alcuni paesi come Grecia o Italia, prima considerate illegittime”.
Vediamo ora concretamente che cosa aspetta a chi migra in Europa.
Chiunque entri in Europa viene trattenuto in un centro fuori dai confini, dove verranno raccolti i dati personali e biometrici
Altrimenti detto screening, si tratta della raccolta dati delle persone migranti, previsto, con il nuovo regolamento, per chiunque entri irregolarmente nei confini europei – non più solo per chi chiede asilo – dai sei anni in su (prima l’età minima era 12). Consiste nella generale identificazione dell’individuo, nel controllo della salute e, con il nuovo regolamento, nella raccolta di dati biometrici (volto e impronte digitali). Il processo di screening deve avvenire entro sette giorni dall’arrivo in Europa, durante i quali la persona viene trattenuta in un centro apposito, che il regolamento colloca artificialmente al di fuori dai confini legali dell’Unione europea, senza quindi avere accesso ai diritti fondamentali: è quella che i giuristi chiamano "finzione di non ingresso". Al termine dello screening, il cittadino straniero è indirizzato verso la procedura d'asilo pertinente o il rimpatrio.
Le condizioni dei Cpr sono pessime
Tutti i dati dell'Eurodac sono messi a disposizione delle autorità nazionali e di sicurezza, creando un legame tra immigrazione e diritto penale
I dati raccolti durante lo screening confuiscono nella banca dati Eurodac, che con l'entrata in vigore del Patto potrà registrare non soltanto le informazioni relative alle richieste d'asilo, ma anche quelle sugli ingressi irregolari e i rimpatri. È accessibile ad autorità nazionali, agenzie europee, forze di polizia, Europol e autorità giudiziarie per una durata di cinque anni per tutti i migranti irregolari e dieci anni per i richiedenti asilo. Inoltre, in alcune circostanze anche paesi terzi potranno avere accesso all’Eurodac se è stato emesso un decreto di espulsione. I critici sostengono che tale sistema può creare un legame ingiustificato tra il controllo dell’immigrazione e il diritto penale, contraddicendo i principi dell’Ue sulla protezione dei dati personali come diritto fondamentale.
Dati biometrici, i migranti schedati come criminali
Vengono aggiunti diversi criteri per rendere inammissibile una domanda. In questo caso una persona migrante viene trattenuta in un centro fuori dai confini europei, senza accesso ai diritti fondamentali
Il regolamento 2024/1348 sulle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera disciplina come esaminare le domande in modo univoco e introduce procedure comuni obbligatorie (eliminando quelle differenze che in passato portavano i richiedenti a fare domanda nei paesi dove avevano maggiori chance). Crea inoltre nuovi criteri di valutazione della domanda: chi proviene da un paese per il quale il tasso di riconoscimento delle domande d’asilo inferiore al 20 per cento, chi ha presentato alle autorità documenti falsi o chi è considerato un rischio per la sicurezza viene sottoposto alla cosiddetta "procedura di frontiera": la sua domanda viene valutata in soli tre mesi, in quanto considerata plausibilmente infondata, durante i quali il richiedente non è ammesso dal punto di vista legale sul territorio europeo, nonostante ci si trovi fisicamente, e viene trattenuto in apposite strutture.
Questa procedura vale anche per le famiglie con minori sopra i 12 anni e per i minori non accompagnati che fossero considerati un "pericolo per la sicurezza". Può essere inoltre applicata anche a chi proviene da paesi considerati sicuri (Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia secondo la lista Ue).
Sicuri che siano paesi sicuri? Le contraddizioni della lista Ue
“Così facendo si apre a dinamiche di razzializzazione in base all’origine nazionale – ha commentato Omid Firouzi Tabar, sociologo e attivista di origine iraniana –. Interi gruppi nazionali vengono esclusi per legge e tenuti fuori dai confini e quindi lontani dagli osservatori internazionali. Sono persone sospese a cui sicuramente verrà rifiutata la richiesta d'asilo”.
Questa pratica, secondo alcune fonti critiche, condanna a una detenzione arbitraria e potrebbe negare l’accesso ai diritti fondamentali. “La procedura di frontiera comprime l’esercizio di alcuni diritti fondamentali – spiega ancora Celoria – come la possibilità di fare ricorso, il diritto alla libertà personale e i diritti sociali, come l’accesso alle cure mediche”. Anche persone già presenti su suolo europeo senza status giuridico possono essere sottoposte ad accertamenti da parte delle autorità.
Viene inoltre aggiornato il concetto di “paese terzo sicuro”, verso cui è possibile respingere i richiedenti asilo senza esaminare la loro domanda di protezione. Ora questo concetto si estende non soltanto ai paesi con cui il richiedente ha un legame significativo o per i quali è transitato, ma qualsiasi Stato che l'Ue o i governi dichiarino tale e con cui abbiano accordi di riammissione. Sarà possibile dichiarare sicuri anche paesi che non lo sono su tutto il territorio e per tutte le categorie di persone.
Se uno Stato considera arbitrariamente una persona un pericolo per la sicurezza, questa può vedersi revocata o annullata la domanda d'asilo
Definisce chi ha diritto e chi no alla protezione internazionale all’interno dell’Unione europea. Lo Stato che prende in analisi la domanda d’asilo è tenuto a valutare se esiste una parte sicura all'interno del paese di origine e, in tal caso, a negare la protezione. Questa può essere revocata anche se la persona “costituisce un pericolo per la sicurezza” o se “condannata per un reato di particolare gravità”. Una volta riconosciuta la protezione, non ci si può spostare in un altro paese membro senza diritto di soggiornarvi: pena la revoca dei benefici dell’accoglienza. “Il ‘pericolo per la sicurezza’ è un esempio di concetto molto vago, che dà agli Stati ampia discrezione su come interpretarlo – spiega Celoria –. Esistono dei paletti stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma le autorità spesso non li rispettano”.
Il regolamento riconosce maggiori tutele per i minori non accompagnati, imponendo allo Stato ospitante di nominare “quanto prima” un tutore, che deve avere un numero proporzionato di minori seguiti, per garantire l’efficacia della sua funzione. Lo status di rifugiato (forma di protezione che consente l’accesso a diritti fondamentali) viene riconosciuto a chi è perseguitato per motivi razziali, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche o di etnia; la sua durata è di due anni. La protezione sussidiaria (simile allo status di rifugiato, ma dalla durata di un anno) è garantita in caso di rischio di grave danno nel paese di origine.
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Secondo il principio di solidarietà, tutti gli Stati membri devono contribuire alla gestione delle migrazioni, anche dando sovvenzioni a paesi terzi per limitare il flusso migratorio
È il cuore del patto e introduce un nuovo quadro comune per la gestione delle migrazioni, sostituendo il precedente sistema di Dublino del 2013. Il principio di base è il meccanismo di solidarietà tra gli Stati, già esistente ma ora obbligatorio, anche se flessibile, pensato per distribuire meglio gli oneri dei flussi migratori, facendo scegliere alle nazioni con minore pressione migratoria come dare il proprio contributo. Le opzioni di contributo previste sono la ricollocazione (ovvero il trasferimento di migranti sul proprio territorio), il sostegno finanziario (pari a circa 20mila euro l’anno per persona non ricollocata) e sostegno operativo (attrezzature tecniche, servizi e assistenza al personale). Ogni anno la Commissione valuterà la situazione migratoria, stabilendo una strategia, il numero di persone da ricollocare (minimo 30mila) e l’importo dei contributi (minimo 600 milioni di euro). Il contributo finanziario può essere destinato ai paesi di primo ingresso o a quei paesi terzi a cui l’Ue ha delegato il controllo dei flussi migratori, per limitarli il più possibile.
In aggiunta, il regolamento stabilisce i criteri di “competenza”, ovvero quale Stato si debba occupare dell’analisi di una domanda di asilo. Viene data priorità al ricongiungimento dei familiari stretti (solo genitori o coniugi, non fratelli e sorelle), anche per le famiglie formatesi durante il viaggio. Così facendo, la domanda del richiedente viene esaminata nel paese di residenza dei familiari; in alternativa nel paese di primo ingresso.
In situazioni di emergenza un paese può scegliere di trattenere alla frontiera un numero ancora più alto di persone migranti e, in alcuni casi, anche la loro totalità
Con il regolamento 2024/1359 vengono previste specifiche situazioni in cui vengono concesse deroghe agli Stati nel trattamento delle domande d’asilo. Si applica nei casi di “crisi”, “forza maggiore” o “strumentalizzazione”. Una situazione di crisi si verifica quando c’è un massiccio flusso di migranti in entrata; una situazione di forza maggiore riguarda circostanze impreviste e incontrollabili, come calamità naturali o epidemie; la strumentalizzazione riguarda i casi in cui un paese terzo o un attore non-governativo considerato ostile incoraggia il flusso migratorio verso uno o più paesi membri per mettervi pressione.
In questi casi vengono rafforzate le misure di “solidarietà” tra Stati o, nel caso non fosse sufficiente, si ricorrerebbe alle cosiddette “compensazioni di competenza”, facendo sì che le domande d’asilo vengano ulteriormente ridistribuite. Le deroghe previste consentono a un paese di trattenere alla frontiera persone provenienti da paesi con un tasso di riconoscimento delle domande d’asilo inferiore al 50 per cento, invece che del 20. Può venire esteso il tempo di registrazione della domanda di asilo a quattro settimane, così come il tempo di analisi di ulteriori sei settimane. In caso di “strumentalizzazione” uno Stato può scegliere di sottoporre tutti gli arrivi alla procedura di frontiera. Sono esentati solo i minori di 12 anni e le persone vulnerabili.
Stabilisce un quadro comune per coordinare i programmi di reinsediamento per rifugiati già riconosciuti dall'Unhcr (l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati) in paesi terzi. Vengono quindi fissati criteri di ammissibilità, procedure e status per aprire canali di ingresso legali alle persone che non possono tornare nel proprio paese d’origine. Vengono anche previsti canali di “ammissione umanitaria”, sulla base di segnalazioni riguardanti persone vulnerabili o sfollate con la forza fatte dall'Agenzia dell'Ue per l'asilo (Euaa), dall’Unhcr o da altri organismi. Ci saranno inoltre canali di “ammissione di emergenza” per persone con necessità urgenti di protezione legale, fisica o esigenze mediche immediate.
È l’unica direttiva del patto, ovvero l’unico strumento legislativo non direttamente applicabile per gli Stati membri, che quindi possono recepirlo con maggiore autonomia. Stabilisce le norme minime per l'assistenza ai richiedenti asilo, garantendo un tenore di vita adeguato e uniforme in tutti i paesi dell’Unione. Le prestazioni includono alloggio, vitto, vestiario, prodotti per l'igiene personale e un sussidio per le spese giornaliere. Secondo Omid Firouzi Tabar, “si tratta di un netto miglioramento del trattamento delle persone, ma saranno così poche ad averci accesso che di fatto viene vanificato”, dice riferendosi alla procedura di frontiera che nega a un’ampia fetta di persona l’accesso ai diritti umani fondamentali e le stesse norme minime previste dalla direttiva.
Gli ultimi due regolamenti, il 2021/2303 sull’agenzia europea per l’asilo (l’Euaa) e il 2024/1352 sulle modifiche ai sistemi informatici per lo screening, sono regolamenti minori integrati negli altri strumenti del corpo legislativo.
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