22 ottobre 2020
Da giorni il settore della cannabis light è in subbuglio. Il 1° ottobre il ministro della Salute Roberto Speranza (Liberi e uguali) ha firmato un decreto che suscita dubbi e preoccupazioni. Ordina che le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis” siano inserite in una tabella sui medicinali prevista dal “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. Secondo imprenditori, produttori e rivenditori di cannabis light, ma anche attivisti antiproibizionisti, questo decreto rischia di creare dei problemi al settore. Sarebbe inoltre un passo indietro nel cammino verso la liberalizzazione delle droghe leggere. A questa decisione, poi, se ne aggiunge una dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ferma la vendita di "foglie, infiorescenze, oli e resine" ottenute dalla canapa legale. "È un'altra mazzata", sostiene Luca Fiorentino, giovane imprenditore del settore preoccupato dalle due decisioni.
Il cannabidiolo (cbd) è una sostanza contenuta nella canapa. Non è quella che “sballa”, il tetraidrocannabinolo (thc), ma è molto presente e importante. Si ritiene che abbia effetti benefici e terapeutici: rilassa, serve contro convulsioni, dolori e infiammazioni, favorisce il sonno e aiuta a calmare ansia e panico. Inoltre, a differenza del thc, non è proibito. Per questo dalla canapa legale, dove per legge il contenuto di thc deve essere molto ridotto (tra lo 0,2 e lo 0,6 per cento), si estrae cbd per realizzare prodotti come olii, gocce, creme e altro.
Questo principio attivo ora è anche alla base di un farmaco che potrebbe entrare presto sul mercato italiano. Si tratta di una medicina che, assunta insieme a un’altra, serve per trattare l’epilessia nei malati di sindrome di Dravet e di Lennox-Gastaut. Il 29 aprile scorso la Gw Pharmaceuticals – che produce questo farmaco chiamato Epidyolex – ha chiesto all’Ufficio centrale stupefacenti del ministero della Salute di valutare l’eventuale inclusione del prodotto in una sezione della tabella dei medicinali prevista del Testo unico sugli stupefacenti. Si tratta di un farmaco a “soluzione orale”, somministrato in gocce, contenente 100 mg/mL di cannabidiolo. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta valutando l’autorizzazione al commercio del farmaco che qualche malato sta già utilizzando grazie alla pratica dell’uso compassionevole (cioè quando la sperimentazione non è conclusa). L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato la sua autorizzazione: secondo l’ente, c’è un basso potenziale di abuso di questo farmaco.
La Lega propone una legge più severa contro le droghe leggere, le associazioni si oppongono
Il Testo unico sulla droga, oltre a prevedere le norme penali contro lo spaccio e il traffico di droga, ha anche alcune tabelle sulla classificazione delle sostanze stupefacenti. Una parte riguarda quelle vietate: la tabella A, ad esempio, include eroina, cocaina e alcuni allucinogeni; la B i prodotti della cannabis, cioè marijuana, hashish o olii estratti; la C i barbiturici e la D alcune sostanze che potrebbero indurre dipendenza. Un’altra parte, invece, include quei medicinali che contengono “sostanze stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico” (sia per gli uomini, sia per gli animali). Nella tabella A, ad esempio, troviamo morfina, metadone, fentanyl, codeina e ketamina. In generale, si tratta di oppiacei naturali o di sintesi, ma anche farmaci che possono provocare “grave dipendenza fisica o psichica”, alcuni barbiturici e sostanze a effetto ipnotico-sedativo con “notevole capacità di indurre dipendenza”. Queste sostanze si possono acquistare soltanto con una ricetta medica speciale.
Nella B, tabella in cui sarà inserito il cannabidiolo, si trovano sostanze come il diazepam, alla base di psicofarmaci come Valium e Ansiolin, per citarne alcuni. Sono quei medicinali che hanno “concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A”, ma anche barbiturici “con breve durata d'azione” o farmaci che possono dar luogo “ad abuso o farmacodipendenza”. Per comprarli serve ogni volta la prescrizione del medico con una ricetta “non ripetibile”.
Questa è anche la tabella in cui, nel 2013, è stata inserita una sostanza chiamata trans-delta-9-tetraidrocannabinolo o dronabinol, principio attivo alla base di un farmaco contro la sclerosi multipla, il Sativex, autorizzato in Italia nell'aprile del 2013 e contenente una parte di thc e una di cbd.
L’utilizzo a scopo terapeutico della sostanza non è scevro dalla possibilità che insorgano fenomeni correlati all’abitudine e alla dipendenzaConsiglio superiore della Sanità
Torniamo a Roma e al percorso che ha portato al decreto. L’Istituto superiore della sanità valuta le richieste della Gw Pharmaceuticals. L’8 maggio scorso la direttrice del centro nazionale dipendenze e doping, Roberta Pacifici, “esprime parere favorevole” all’iscrizione delle composizioni per somministrazione a uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis nella tabella dei medicinali, sezione B. La palla passa al Consiglio superiore della Sanità che il 4 agosto, in seduta straordinaria, valuta la questione. Cita degli “assessment report” dell’Ema sul “potenziale rischio di abuso” classificato “di basso grado” e mette per iscritto che “l’utilizzo a scopo terapeutico della sostanza non è scevro dalla possibilità che insorgano fenomeni correlati all’abitudine ed alla dipendenza”. Inoltre il Consiglio superiore della Sanità nota che nel farmaco c’è lo 0,01 per cento di delta-9-tetraidrocannabinolo, quindi inferiore ai limiti di legge per la cannabis light, però “non si può escludere in maniera assoluta, nonostante le probabilità siano remote, che la somministrazione di Epidyolex possa essere gravata da effetti psicotropi e/o eventi avversi” e quindi è “un potenziale rischio”. Per questo la quinta sezione del consiglio, presieduta da Giuseppe Remuzzi (direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri), ha ritenuto corretto inserirlo nella sezione B delle tabelle dei farmaci. Di fronte a questi pareri degli esperti, il ministro Speranza ha preso atto. Il provvedimento è "in continuità con le norme attualmente vigenti in Italia che classificano tutti i medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture), nella 'Tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990' – ha spiegato il ministero della Salute il 19 ottobre".
Non si capisce perché l’ingestione di un estratto a bassa dose di cbd (e col thc sotto lo 0,2%) non possa valere come integratore alimentareFedercanapa
Produttori e rivenditori temono le conseguenze. Da una parte si è diffusa l’idea che il cannabidiolo sia stato inserito nell’elenco delle sostanze stupefacenti, ma è falso, come spiega Marco Ternelli, farmacista esperto di galenici, sul sito Farmagalenica.it. La cannabis light non è diventata di colpo “fuorilegge”, come sostiene qualcuno, per via del decreto di Speranza.
Oltre a questo aspetto, però, c’è anche il timore che se i prodotti contenenti cbd vengono considerati farmaci, i negozi di cannabis light potrebbero chiudere, la domanda diminuirebbe e l’offerta dovrebbe adeguarsi. Inoltre c’è la preoccupazione che l’ingresso dell’industria farmaceutica nel settore possa portare a decisioni drastiche. Federcanapa, un’associazione creata da imprese, esperti e associazioni del settore, sostiene sia sbagliato: “Non si capisce perché l’ingestione di un estratto a bassa dose di cbd (e col thc sotto lo 0,2%) non possa valere come integratore alimentare, ma solo come farmaco acquistabile solo di volta in volta con ricetta”, si legge in un comunicato. L’organizzazione si dice sorpresa che questa decisione arrivi dal governo Conte-bis e da un ministro come Speranza e si chiede se la decisione “sia frutto di sottomissione agli interessi di qualche multinazionaledel farmaco o di semplice distrazione dai problemi ben più gravi del Covid 19. Fatto sta che questo decreto mette fuori legge in Italia l’uso del cbd nel settore alimentare, sia che si tratti di preparati Novel Food o di una semplice birra aromatizzata”.
La questione non è chiara perché la legge parla di “composizioni a uso orale” e potrebbe indicare soltanto i farmaci. "I prodotti per uso orale a base di cbd rappresentano quasi la metà del fatturato delle aziende del settore – spiega Fiorentino, imprenditore di Torino e titolare della Cannabidiol distribution –. Con questo decreto c'è il rischio che non si possano più vendere. Le aziende perderanno molto dopo aver investito milioni per allestire serre e laboratori". Secondo lui la decisione del ministero "non ha senso né giuridico, né scientifico perché anche l'Organizzazione mondiale della sanità sostiene che non ci siano rischi: non è né stupefacente, né una sostanza psicotropa". Togliendo metà del mercato delle aziende del settore, per Fiorentino anche la metà dei posti di lavoro verrà persa: "Si tratta soprattutto di lavori nel settore agricolo e giovani lavoratori".
Questa decisione tronca le gambe al settore. Avevamo paura di Salvini, ma ci sta danneggiando la sinistra Luca Fiorentino - Fondatore Cannabidiol distribution
Oltre al decreto del ministero della Salute, c’è un altro problema. I titolari di “esercizi di vicinato”, farmacia e parafarmacie che già vendono o hanno intenzione di vendere “prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, con o senza nicotina”, devono presentare un’autocertificazione spiegando di impegnarsi a non vendere “foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque a vendere derivati privi di ogni efficacia drogante o psicotropa”, altrimenti non avranno l’autorizzazione per vendere i “prodotti liquidi da inalazione”. Glielo chiede l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con una determinazione firmata da Marcello Minenna. La decisione si basa sul fatto che “risultano commercializzati, in taluni esercizi autorizzati alla vendita dei liquidi da inalazione, anche prodotti sotto forma di foglie, infiorescenze oli, resine, ed altri prodotti con presenza di sostanze derivate dalla canapa sativa”, prodotti che violerebbero il Testo unico sugli stupefacenti e non terrebbero conto sia dei pareri delle autorità sanitarie (il Consiglio superiore della Sanità non escludeva la pericolosità di questi prodotti), sia della Corte di cassazione. Quest'ultima il 10 luglio 2019 ha sentenziato che la vendita “di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa”. Quel verdetto e le decisioni dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini avevano già provocato una prima crisi del settore e la chiusura di molti negozi.
"Questa decisione tronca le gambe al settore – sostiene Fiorentino –. Ora fornitori e venditori rischiano procedimenti penali per spaccio". Forse anche peggio. Lui, come altri nel settore, sono delusi dal governo: "Avevamo paura di Salvini, ma ci sta danneggiando la sinistra". E anche il Movimento 5 Stelle, spesso sostenitore della cannabis light: "Il viceministro Pierpaolo Sileri non ha detto nulla e Minenna è stato assessore della giunta di Virginia Raggi a Roma", sottolinea. "Il settore deve essere regolamentato – conclude l'imprenditore –. Serve un tavolo tecnico tra ministeri affinché il cbd sia tolto dalla tabella dei medicinali e considerato come un integratore alimentare".
Dal ministero guidato da Roberto Speranza fanno confermano "la disponibilità ad attivare, con tutti i soggetti interessati, tavoli di confronto per valutare compiutamente, in termini di profili di sicurezza ed efficacia, il collocamento di eventuali preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture, inerenti il composto in oggetto".
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