
Carcere, detenuti in semilibertà tornano a dormire in cella

23 dicembre 2022
Per quanto le parole possano sembrare simili, tratta e traffico di esseri umani indicano due differenti fenomeni. Il protocollo delle Nazioni unite contro la tratta delle persone, presentato a Palermo nel 2000, identifica il fenomeno come «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o una situazione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento».
Sono inclusi nella definizione anche lo sfruttamento della prostituzione e i lavori forzati, fino ad arrivare allo schiavismo. Chi è vittima di tratta, quindi, non dà il consenso, ma viene ingannato. Differente è il caso in cui si configura il reato di traffico (in inglese smuggling, ndr), in cui ci sono la volontà e il consenso, viste le somme di denaro pagate per iniziare il viaggio.
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Nel dicembre del 2000, a Palermo veniva firmata la Convenzione Onu contro il crimine organizzato transnazionale, presentata in termini trionfalistici come una svolta nella lotta ai fenomeni mafiosi in tutto il mondo. Ma cosa è cambiato da allora? Qual è lo stato dell'arte in fatto di contrasto ai traffici illeciti globali?