4 marzo 2024
È una decisione che ammette la correttezza dell’operato delle procure italiane, ma dà anche nuove opportunità alle difese, che intravedono risvolti favorevoli e sperano di trovare dei giudici capaci di dichiarare inutilizzabili quelle prove, le chat di Sky Ecc. La sera di giovedì 29 febbraio le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno pubblicato due note per fornire informazioni provvisorie sulle decisioni relative all’utilizzo di queste conversazioni, ricche di dettagli su traffici di droga e altre attività illegali. Si tratta di messaggi scambiati usando un sistema di telefonini criptati, ideato dall’azienda canadese Sky Global, molto utilizzato dalle organizzazioni criminali.
Nel 2021 le autorità di Francia, Belgio e Olanda sono riuscite ad hackerare i server e gli smartphone e a decriptare il linguaggio, mettendo poi a disposizione queste valanga di informazioni agli inquirenti di tutta Europa. Tuttavia molti difensori di persone finite in carcere hanno sollevato molti dubbi sulla legittimità delle procedure per raccogliere, conservare, decifrare e trasmettere queste prove. Ed è per questo che, nel corso di due procedimenti distinti, sono stati interpellati i giudici delle Sezioni unite, incaricati di dirimere i dubbi.
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Per capire cosa ha stabilito la Cassazione su Sky Ecc, bisognerà attendere le motivazioni, però le "informazioni provvisorie" permettono di farsi una prima idea. Il collegio (presidente Margherita Cassano, relatore Antonio Corbo) ha innanzitutto affermato, in estrema sintesi, che le procure italiane hanno agito correttamente nel richiedere alla Francia, tramite uno strumento della cooperazione giudiziaria come l’ordine europeo di indagine, il contenuto delle comunicazioni fatte coi criptofonini, e che non c’era bisogno di un controllo preliminare di un giudice su questa richiesta. Queste prove devono essere richieste come se fossero non dei documenti informatici, ma delle intercettazioni e – in questo caso – la Cassazione estende la possibilità di acquisire le intercettazioni fatte in altri procedimenti fatti anche all’estero, senza ulteriori controlli dei giudici.
C’è però un aspetto su cui gli avvocati si sentono vittoriosi ed è nella terza risposta data nei due ricorsi. Una volta ottenute le chat attraverso l’ordine europeo di indagine, un giudice “deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo”, si legge nelle informazioni provvisorie. “Spetterà al giudice italiano valutare se le chat che costituiscono il prodotto dell’attività captativa espletata dalla autorità giudiziaria francese, possano essere utilizzate nei giudizi interni – spiegano gli avvocati Manlio Morcella, Natale Polimeni e Piermassimo Marrapodi, che per conto di due imputati del processo Eureka hanno curato uno dei ricorsi che ha portato a questa decisione –. Valutazione, questa, che importerà di verificare se le intercettazioni siano state compiute rispettando o meno i principi fondamentali del nostro ordinamento, comprensivi eminentemente di quelli che attengono alla tutela della riservatezza nelle comunicazioni, al diritto di difesa ed al giusto processo”.
I tre penalisti aggiungono inoltre che: “La partita è da ieri divenuta aperta e non più preclusa, poiché, in ogni caso, la difesa in sede di merito, sarà in condizione di dimostrare la certa avvenuta lesione del principio della riservatezza delle comunicazioni, dell’esercizio del diritto di difesa e dei principi che regolano il giusto processo rispetto alla attività investigativa che ha portato alla acquisizione delle chat Sky Ecc”.
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È più esplicita Eleonora Nicla Moiraghi, avvocato del foro di Roma impegnata in alcuni processi contro la criminalità albanese e anche difensore di Raul Esteban Calderon (presunto omicida di Fabrizio Piscitelli). Spiega che questo potrebbe portare ad annullare la possibilità di utilizzare le chat di Sky Ecc nei processi: “Siccome la Francia ha posto il segreto di Stato sulle informazioni relative alla cattura, alla conservazione e alla decrittazione delle chat, sarà impossibile valutare se quelle chat siano conformi alle norme italiane e quindi i giudici dovranno dichiararle non utilizzabili”.
A sostegno di quanto afferma, Moiraghi cita una sentenza della Cassazione in un ricorso da lei curato nel caso di A.L.: “Rimane ferma la necessità di valutare, nell’ambito sia del procedimento principale che del procedimento incidentale de libertate, che le modalità di acquisizione di tale messaggistica non siano in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento”, si legge nella sentenza per la quale il “principio di contraddittorio” implica non soltanto un controllo sul materiale acquisito, ma anche sulla “modalità di acquisizione”, per evitare “prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge”.
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In alcune procure italiane hanno accolto positivamente la prima parte della decisione, mentre su quest’ultimo punto, legato al controllo di un giudice, restano più cauti, in attesa delle motivazioni con cui le Sezioni unite faranno più chiarezza. Finora la Cassazione aveva invece ribadito il “principio di reciproca affidabilità” tra gli Stati europei, in base al quale si presume che le prove acquisite dai magistrati in un paese europeo sia state ottenute in maniera legittima e, quindi, non debbano essere vagliate di nuovo.
Le magistrature di molti Stati, in questi anni, hanno valutato l'utilizzo di informazioni, le cui modalità di raccolta, conservazione e decriptazione sono coperte dal segreto di Stato. In Francia nel 2022 il Conseil constitutionel aveva legittimato l’utilizzo di queste informazioni nonostante la loro origine sia coperta dal segreto, come hanno ricordato anche il sostituto procuratore generale Luigi Giordano e l’avvocato generale Pietro Gaeta. Anche la Corte suprema in Olanda e la Cassazione in Germania hanno dato l’ok per l’utilizzo delle chat di Sky Ecc. In questo contesto, sostiene la procura generale italiana, “risulterebbe davvero singolare” non riconoscere la legittimità di queste chat. “L’effetto, in punto di affidabilità del principio di collaborazione giudiziaria tra gli Stati, risulterebbe disastroso ed assai marginalizzante, in futuro, per il nostro Paese”, si legge nella memoria della procura generale.
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